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Sez. 2, Sentenza n. 33838 del 12/07/2011 Ud. (dep. 13/09/2011) Rv. 250592 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato permanente - Fatto naturalisticamente unico - Contestazione - Periodi solo in parte coincidenti - Conseguenze - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250592-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La <<identità del fatto>>, che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)