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Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 10/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 259642 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato permanente - Fatto naturalisticamente unico - Contestazione in forma "aperta" - Periodi solo in parte coincidenti e allegazione di un "fatto nuovo" - Conseguenze - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259642-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale "fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta in tale contesto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)