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Sez. 1, Sentenza n. 16786 del 24/03/2004 Ud. (dep. 08/04/2004) Rv. 227924 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rinnovazione del dibattimento a richiesta delle parti - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227924-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)