Sez. 2, Sentenza n. 9533 del 03/07/1995 Ud. (dep. 11/09/1995) Rv. 202373 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Rinnovazione del dibattimento su richiesta delle parti - Doverosità - Esclusione.
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio
Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta; i suoi poteri anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano infatti sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal secondo comma, ultima parte, dell'art. 627 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)