Sez. 2, Sentenza n. 3405 del 07/07/1978 (Rv. 392849 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - INNOVAZIONI - NOZIONE - COSTRUZIONE NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE DI UN TUBO DI SCARICO TRA L'APPARTAMENTO DI UN CONDOMINO E LA FOGNA COMUNALE - INNOVAZIONI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELLO EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - INNOVAZIONI - NOZIONE - COSTRUZIONE NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE DI UN TUBO DI SCARICO TRA L'APPARTAMENTO DI UN CONDOMINO E LA FOGNA COMUNALE - INNOVAZIONI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
In tema di condominio, deve considerarsi quale "innovazione", come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art 1120 cod civ, non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entita o la destinazione della cosa stessa, si da turbare l'equilibrio fra i concorrenti interessi dei condomini. Da cio consegue che non costituisce innovazione, ma rientra nell'uso legittimo del cortile comune, la costruzione, nel sottosuolo del cortile stesso, di un tubo di scarico tra l'appartamento di un condomino e la fogna comunale, giacche essa, mentre non altera la destinazione obiettiva del cortile, che e quella di dare aria e luce agli appartamenti ed ai piani degli edifici circostanti, costituisce un'utilita accessoria che il suddetto bene comune puo offrire ai condomini, purche tale uso sia mantenuto nei limiti dello art 1102 cod civ. (V 2945/74, mass n 371391; (V 2180/74, mass n 370537).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)