Sez. 3, Sentenza n. 643 del 26/01/1980 (Rv. 404045 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - ANTECEDENTI DI UN EVENTO DANNOSO - EFFICACIA DIRETTA E PROSSIMA O INDIRETTA E REMOTA - CAUSE DELL'EVENTO - CONFIGURABILITA - LIMITI - CAUSA PROSSIMA SUFFICIENTE - DANNI MEDIATI E INDIRETTI - RISARCIBILITA - CONDIZIONE - DANNI COSTITUENTI EFFETTI NORMALI SECONDO IL CRITERIO DELLA REGOLARITA CAUSALE - FATTISPECIE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - ANTECEDENTI DI UN EVENTO DANNOSO - EFFICACIA DIRETTA E PROSSIMA O INDIRETTA E REMOTA - CAUSE DELL'EVENTO - CONFIGURABILITA - LIMITI - CAUSA PROSSIMA SUFFICIENTE - DANNI MEDIATI E INDIRETTI - RISARCIBILITA - CONDIZIONE - DANNI COSTITUENTI EFFETTI NORMALI SECONDO IL CRITERIO DELLA REGOLARITA CAUSALE - FATTISPECIE.*
Tutti gli antecedenti senza i quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono essere considerati sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'art 41 cod pen, secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento, esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni. Poiche il nesso di causalita tra il fatto illecito o l'inadempimento e l'evento dannoso puo essere anche indiretto o mediato, sono risarcibili anche i danni mediati ed indiretti, purche del fatto illecito o dell'inadempimento costituiscano effetti normali, secondo il criterio della cosiddetta regolarita causale. (nella specie, si e ritenuto che l'eventuale erroneita del parere d'inabilita espresso dalla commissione medica ospedaliera, in forza del quale l'amministrazione finanziaria aveva disposto la dispensa dal servizio della danneggiata, sua dipendente, non escludesse il nesso di causalita tra la condotta dell'autore del fatto illecito e le conseguenze dannose derivatene). (Conf 4114/78, mass n 393733, sulla prima parte; (Conf 4644/76, mass n 383392, sulla prima parte; (Conf 2056/75, mass n 376416, sulla prima parte; (Conf 1853/74, mass n 370069, sulla seconda parte; (Conf 373/71, mass n 349948, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)