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Sez. L, Sentenza n. 6117 del 05/12/1985 (Rv. 443256 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE DI SERVIZIO O INVENZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443256-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE DI SERVIZIO O INVENZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE - CRITERI.*

L'attività inventiva del lavoratore - in Mancanza di una espressa previsione contrattuale che la ricomprenda tra le mansioni del dipendente - non costituisce di per sè l'oggetto del rapporto di lavoro (cosiddetta invenzione di servizio, prevista dal primo comma dell'art. 23 R.d. n. 1127 che 1939, che attribuisce al lavoratore solo il diritto di esserne riconosciuto come l'autore), ben potendo essere svolta occasionalmente nell'esecuzione o nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto (cosiddetta invenzione d'azienda, ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 23 citato, che attribuisce al lavoratore, oltre il predetto diritto morale, anche un equo premio). In tal caso l'elemento discriminante tra le due ipotesi è rappresentato dalla previsione, o meno, di uno specifico compenso che trovi la sua causa nell'Obbligo del lavoratore di svolgere la suddetta attività inventiva. (V 329/79, mass n 396417; (V 1034/80, mass n 404496).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)