Sez. 6, Sentenza n. 44698 del 22/09/2015 Cc. (dep. 06/11/2015) Rv. 265359 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva configurato la circostanza aggravante in relazione ai reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e corruzione, limitandosi a fare riferimento ad un accordo di natura collusiva tra l'indagato, considerato appartenente con ruolo apicale ad un'associazione di stampo mafioso, ed alcuni pubblici ufficiali).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)