Sez. 2, Sentenza n. 2964 del 03/12/2002 Cc. (dep. 21/01/2003) Rv. 223480 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese oltre il centottantesimo giorno da quello in cui fu manifestata la volontà di collaborare - Precisazioni e integrazioni su episodi già riferiti- Utilizzabilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Le disposizioni previste dall'art. 16 quater D.L. 15 gennaio n. 8 convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, che sanciscono la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante decorsi i 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare non si applicano a quelle dichiarazioni rese come precisazione ed integrazione sollecitate dagli organi inquirenti per chiarimenti ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge, purché non portino alla individuazione di episodi criminosi nuovi e diversi o di ulteriori soggetti responsabili degli episodi già denunciati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)