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Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Travisamento della prova - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238215-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Nella fattispecie l'imputato ha dedotto, dopo averlo dedotto in appello senza ottenere alcuna risposta, che una prova rappresentativa di un certo fatto - avere un collaboratore di giustizia dichiarato che l'imputato fosse un riciclatore per conto di un dato gruppo - non esiste, perché detto collaboratore non ha mai formulato tale affermazione. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che tale vizio, concernendo l'esistenza di una prova dal carattere dirimente per la decisione, rientra nel sindacato di legittimità, in quanto dà luogo ad una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)