Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 27/03/2014 Cc. (dep. 09/05/2014) Rv. 260109 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Provvedimento di archiviazione - Mancata valutazione delle osservazioni dell'opponente - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità - Deducibilità con ricorso per cassazione - Possibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
È affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)