Sez. 7, Ordinanza n. 3826 del 09/10/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 259145 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Mancata valutazione delle ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione - Conseguenza - Illegittimità del provvedimento di archiviazione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
È censurabile con ricorso per cassazione, perché emesso in violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione che non contiene alcuna valutazione delle ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)