Sez. 1, Sentenza n. 7577 del 17/07/1999 (Rv. 528703 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Notificazione dell'atto di appello al difensore costituito cancellato dall'Albo - Inesistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE
Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale ancorché disposta a domanda dell'interessato, si determina la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi" con la conseguente mancanza di legittimazione del difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore (diversamente da quella eseguita nei casi di revoca della procura o di rinuncia a questa) siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte stessa al momento della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)