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Sez. 5, Sentenza n. 45918 del 22/04/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233031 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Impugnabilità della decisione che definisce il concordato in appello - Cognizione del giudice di legittimità - Questione legittimamente rinunciata - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233031-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnabilità della decisione che definisce il concordato in appello, è inammissibile, in sede di legittimità, la questione relativa alla violazione del divieto di "bis in idem", in quanto l'accordo della parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili davanti al giudice di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, salvo quelle relative a nullità assolute.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)