Sez. 1, Sentenza n. 13561 del 03/12/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212061 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Accordo delle parti - Rinunzia ai motivi - Ricorso per Cassazione - Improponibilità - Eccezione: questioni rilevabili di ufficio o vizi del procedimento - Fattispecie: revoca della costituzione di parte civile.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Le questioni già dedotte con l'atto d'appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato concludendo l'accordo previsto dall'art. 599 quarto comma cod. proc. pen., sono improponibili con il ricorso per Cassazione - Fanno eccezione le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. (Fattispecie in tema di eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile, che la Corte non ha ritenuto far parte delle questioni rilevabili di ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)