Sez. 1, Sentenza n. 240 del 12/01/1984 (Rv. 432498 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE STIME - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE STIME - ESCLUSIONE - ONERE DELLA DOMANDA E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta sia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio, sia per la parte successivamente liquidata dal giudice in esito ad opposizione a stima, ed è soggetta, quindi, alle norme che disciplinano le obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che l'espropriato il quale intenda ottenere, oltre gli interessi legali, il risarcimento del maggior danno dipendente dalla svalutazione verificatasi durante la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ., ha l'Onere di proporre espressa domanda al riguardo, allegando e dimostrando il danno medesimo; da ciò deriva, altresì, che la pretesa non può essere fatta valere per la prima volta in appello, e che il rigetto della medesima da parte del giudice di primo grado impone all'espropriato, il quale non intenda farvi acquiescenza, di proporre formale impugnazione avverso la pronunzia. (Conf 3825/83, mass n 428743; (Conf 6049/82, mass n 423753; (Conf 2888/82, mass n 420778; (Conf 1756/82, mass n 419604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)