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Sez. 1, Sentenza n. 6567 del 11/11/1986 (Rv. 448715 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448715-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

L'indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione temporanea integrano debiti di valuta, soggetti al principio nominalistico, e, pertanto, non sono suscettibili di automatica rivalutazione in correlazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare una richiesta del creditore di risarcimento del maggior danno per effetto della mora del debitore, in aggiunta agli interessi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.. tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui il ritardo del pagamento dell'indennizzo si colleghi alla fattispecie prevista dal comma settimo dell'art. 12 novellato dalla legge n. 865 del 1971, in quanto l'imposizione all'espropriante moroso di corrispondere maggiori interessi, ragguagliati al tasso di sconto, anziché a quello legale, non altera in alcun modo il principio del carattere nominalistico del credito per indennità di espropriazione. (V 3823/84, mass n 435781; (V 2260/84, mass n 434299; (Conf 240/84, mass n 432498; (Conf 6619/83, mass n 431344; (Conf 6016/83, mass n 430906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)