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Sez. 1, Sentenza n. 4416 del 10/05/1996 (Rv. 497545 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Requisizione di aree ex art. 3 D.L. n. 776 del 1980, conv. nella legge n. 874 del 1980 - Mancata restituzione del bene alla scadenza - Conseguenze - Azione del proprietario per il rilascio e per il risarcimento del danno - Legittimazione passiva - Del Comune, quale detentore materiale ed utilizzatore "sine titulo" dell'area - Sussistenza - Individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di requisizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497545-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ

Il proprietario di un'area, che sia stata requisita ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 776 del 1980, conv. nella legge n. 874 del 1980, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo tale scadenza, ad agire, per il rilascio del bene e per il risarcimento del danno, nei confronti del Comune, che è legittimato passivo quale materiale detentore ed utilizzatore "sine titulo" dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, senza che assuma rilievo, nell'indicata ipotesi, l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)