Sez. 1, Sentenza n. 9088 del 21/06/2002 (Rv. 555251 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso e alla permanenza del familiare "ex" art. 31 testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) - Correlazione alla sussistenza di situazioni eccezionali - Necessità - Conseguenze - Proficuo inserimento del minore nel contesto scolastico - Rilevanza - Esclusione - Diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia - Salvezza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di condizione giuridica dello straniero, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza, per un periodo di tempo determinato, del familiare del minore straniero che si trova nel territorio italiano, potendo essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni - ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità. Ne consegue che detta autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo fatto che il minore, già presente in Italia, si sia inserito con profitto nella scuola e che ivi abbia intrecciato stabili amicizie. Nè siffatta interpretazione contrasta con il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, atteso che - ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)