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Sez. 1, Sentenza n. 3991 del 19/03/2002 (Rv. 553161 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare "ex" art. 31 T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) - Correlazione alla sussistenza di situazioni eccezionali - Necessità - Conseguenze - Ordinarie esigenze di scolarizzazione del minore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553161-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di condizione giuridica dello straniero, le esigenze di tutela del minore straniero che trovasi nel territorio italiano, le quali consentono il rilascio, da parte del tribunale per i minorenni, dell'autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, all'ingresso o alla permanenza del di lui familiare, ancorché nei confronti di quest'ultima sia stata disposta l'espulsione, sono raccordate - ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - soltanto alla presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni di salute, e non possono essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità o stabilità; ne consegue, pertanto, che detta autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo fatto che il minore, presente in Italia, sia stato inserito in un progetto di alfabetizzazione scolastica, atteso che la scolarizzazione del minore medesimo fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta una esigenza ordinaria, ricollegandosi al normale processo educativo - formativo del minore, e non abilita perciò il nucleo familiare di cui il minore fa parte ad ottenere un permesso di soggiorno in deroga alla disciplina sull'immigrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)