Sez. 2, Sentenza n. 736 del 07/02/1989 (Rv. 461775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
La ratio della disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ., per la quale le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre le loro impugnazioni incidentali anche quando per esse è decorso il termine per impugnare o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, sta nell'opportunità di garantire alla parte parzialmente soccombente, che è disposta ad accettare la sentenza se anche la controparte la accetta, di attendere la decisione di quest'ultima. Ne discende che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile qualora: a) l'impugnazione principale rimanga nell'ambito dell'impugnazione incidentale; b) l'interesse a proporre impugnazione sorga in conseguenza dell'impugnazione principale, non direttamente ed autonomamente dalla stessa pronuncia della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)