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Sez. 2, Sentenza n. 736 del 07/02/1989 (Rv. 461775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*

La ratio della disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ., per la quale le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre le loro impugnazioni incidentali anche quando per esse è decorso il termine per impugnare o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, sta nell'opportunità di garantire alla parte parzialmente soccombente, che è disposta ad accettare la sentenza se anche la controparte la accetta, di attendere la decisione di quest'ultima. Ne discende che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile qualora: a) l'impugnazione principale rimanga nell'ambito dell'impugnazione incidentale; b) l'interesse a proporre impugnazione sorga in conseguenza dell'impugnazione principale, non direttamente ed autonomamente dalla stessa pronuncia della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)