diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 932 del 30/01/1998 (Rv. 512067 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Termine ex. art. 392 cod. proc. civ. - Osservanza - Deposito del ricorso - Sufficienza - Notifica irrituale - Fissazione di altra udienza con termine perentorio per il rinnovo della notifica - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512067-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro il termine annuale previsto dall'art. 392 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa in sede di rinvio risulta rispettato col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice designato; dopo il deposito, tuttavia, grava sul ricorrente in riassunzione l'onere dell'instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, ove la notificazione sia stata irrituale (nella specie, perché effettuata presso il domicilio eletto nel pregresso giudizio di merito anziché alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137 e segg. cod. proc. civ.) e la parte intimata non si sia costituita sanando il vizio di notifica, il giudice di rinvio deve assegnare al ricorrente, previa fissazione di altra udienza, un termine perentorio perché provveda alla valida notifica del ricorso e del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)