Sez. 6, Sentenza n. 15157 del 20/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 259253 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa ad una pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana dal giudice di merito in applicazione dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 32 del 2014, e rideterminata dalla Corte ai sensi dell'originario comma quarto dell'art. 73 oggi nuovamente in vigore, utilizzando gli stessi coefficienti di computo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)