Sez. U, Sentenza n. 1230 del 21/02/1984 (Rv. 433373 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DELLA PARTE - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DI TALI EVENTI ALLE ALTRE PARTI - EFFETTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - EVENTI SOPRAVVENUTI IN UN GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO E PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE AUTORE DELLA PREDETTA OMISSIONE - EFFETTI EX ART. 285 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DELLA PARTE - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DI TALI EVENTI ALLE ALTRE PARTI - EFFETTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - EVENTI SOPRAVVENUTI IN UN GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO E PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE AUTORE DELLA PREDETTA OMISSIONE - EFFETTI EX ART. 285 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse Disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase di impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dallo ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, la notificazione della sentenza fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta o del rappresentante della parte divenuta incapace. (V 2830/83; (V 4925/80, mass n 408778; (V 772/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)