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Sez. L, Sentenza n. 3732 del 30/05/1983 (Rv. 428641 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RECIPROCHE RAGIONI CREDITORIE TRAENTI ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLE POSTE DI DARE ED AVERE - SUFFICIENZA - OMESSA DEDUZIONE DELLE PROPRIE RAGIONI DA PARTE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428641-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RECIPROCHE RAGIONI CREDITORIE TRAENTI ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLE POSTE DI DARE ED AVERE - SUFFICIENZA - OMESSA DEDUZIONE DELLE PROPRIE RAGIONI DA PARTE DEL CONVENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori. Pertanto ove le reciproche ragioni creditorie abbiano origine da un unico rapporto di lavoro il giudice deve procedere esclusivamente all'accertamento contabile delle rispettive poste di dare ed avere, anche se le ragioni stesse non siano state dal convenuto dedotte con la memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., atteso che esse non attengano ad autonome pretese traducibili in domande riconvenzionali né ad eccezioni in senso proprio, bensì ad argomentazioni difensive che ben possono essere illustrate nel momento in cui nel processo concretamente si pone il problema della Determinazione del quantum. (V 2311/82, mass n 420192; (V 3440/75, mass n 377603; (V 2399/75, mass n 376267).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)