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Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 20/10/1975 (Rv. 377603 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA AI RISPETTIVI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA UN UNICO EVENTO COSTITUITO DA UNA COLLISIONE TRA VEICOLI.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377603-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA TIPICA DELLA COMPENSAZIONE - APPLICABILITA AI RISPETTIVI DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA UN UNICO EVENTO COSTITUITO DA UNA COLLISIONE TRA VEICOLI.*

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio dal giudice, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte ex art 2054 cpv cod civ, di entrambi i conducenti di due autoveicoli venuti a collisione. In tal caso la controversia si risolve in un mero accertamento di dare e avere, che, pur potendo dar luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione, non per questo e soggetto alla disciplina tipica di essa. (Conf 1506/73, mass n 364264; 3583/71, mass n 355282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)