diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1541 del 11/02/2000 (Rv. 533749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione dei contratti - Criterio letterale - Preminenza - Condizioni - Verifica della coerenza tra elementi letterali e volontà delle parti - Necessità - Valutazione degli elementi extra - testuali - Rilevanza - Fattispecie relativa ad interpretazione della "dichiarazione congiunta" del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati su incentivo previsto dal contratto integrativo.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione del contratto va privilegiato il criterio letterale, alla condizione tuttavia che l'indagine extra - testuale confermi la coerenza tra la lettera della dichiarazione e la volontà delle parti e che quindi effettivamente la prima consenta di cogliere la comune intenzione dei contraenti. (Fattispecie relativa ad interpretazione del "comunicato congiunto" delle Ferrovie dello Stato e delle organizzazioni sindacali in data 3 novembre 1992 sul pagamento di competenze relative al contratto integrativo: il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le parti avessero concordato la sospensione, fino a nuovo accordo, del pagamento dell'incentivo successivamente al 31 ottobre 1992, come confermato, oltre che da elementi significativi della complessa dichiarazione, - peraltro non priva di qualche oscurità -, anche dal successivo comportamento delle parti stesse, che con accordo del 13 novembre 1995 avevano previsto la corresponsione dell'emolumento in azioni con computo dal 31 ottobre 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)