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Sez. 5, Sentenza n. 13077 del 03/12/2015 Ud. (dep. 31/03/2016) Rv. 266381 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Condannato per associazione di stampo mafioso - Obbligo di comunicazione di variazione patrimoniale derivante da atto pubblico - Integrazione del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266381-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici che confluiscano in una banca dati informatizzata gestita dalla Guardia di Finanza, poichè anche detto inserimento non è idoneo a garantire la tempestiva conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, esigenza alla base della disposizione di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982. (Fattispecie in tema di omessa comunicazione di atto pubblico notarile di donazione effettuato a favore della moglie dal soggetto sottoposto all'obbligo di legge).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)