Sez. U, Sentenza n. 3219 del 27/05/1985 (Rv. 440887 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DELLO ESPROPRIATO DELL'OMISSIONE DA PARTE DELLA P.A. DELLA PROCEDURA PRESCRITTA DALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - TUTELA DI POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEDUZIONE DA PARTE DELLO ESPROPRIATO DELL'OMISSIONE DA PARTE DELLA P.A. DELLA PROCEDURA PRESCRITTA DALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - TUTELA DI POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora l'espropriato insorga avverso il decreto di espropriazione al fine di denunciare l'omissione da parte della amministrazione dell'apposita procedura prescritta dalla legge per la Determinazione dell'indennità (nella specie, art. 147 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523), senza avanzare doglianze alla congruità del suo ammontare, la relativa domanda esula dalla cognizione del giudice ordinario e spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, essendo rivolta non a tutelare il diritto soggettivo a conseguire il giusto indennizzo a fronte della subita perdita della proprietà, ma a far valere l'Obbligo dell'amministrazione medesima di osservare le forme prescritte dalla legge per il procedimento ablatorio, si ricollega ad una posizione di interesse legittimo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)