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Sez. 2, Sentenza n. 23211 del 09/04/2014 Cc. (dep. 04/06/2014) Rv. 259654 - 01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Verifica della sussistenza di tale qualità - Necessità della iscrizione nel registro delle notizie di reato - Esclusione - Applicabilità del criterio sostanziale della sussistenza di indizi di reità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259654-01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale quale l'esistenza di "notizia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Fattispecie in tema di frodi previdenziali nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti, anche in considerazione del fatto che le indagini implicavano un approfondimento di tipo "amministrativo" corrispondente ai poteri di vigilanza e controllo degli enti interessati e poiché, quindi, in una prima fase, l'esame dei dichiaranti non poteva ancora reputarsi orientato su una precisa direzione "accusatoria" nei loro confronti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)