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Sez. 2, Sentenza n. 38858 del 21/09/2007 Ud. (dep. 19/10/2007) Rv. 238218 - 01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da soggetto che sin dall'inizio doveva essere sentito come indagato - Inutilizzabilità "erga omnes" - Verifica del giudice - Ambito - Limiti.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238218-01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone; ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)