Sez. 6, Sentenza n. 23776 del 22/04/2009 Ud. (dep. 09/06/2009) Rv. 244360 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Verifica della sussistenza di tale qualità - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza della "notitia criminis", iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Fattispecie relativa al mancato utilizzo di dichiarazioni rese da persone ritenute concorrenti necessarie nel delitto di corruzione, a seguito della derubricazione delle originarie imputazioni di concussione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)