Sez. U, Ordinanza n. 15885 del 12/11/2002 (Rv. 558438 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS" | Giudice privo di giurisdizione al momento della proposizione della domanda - Mutamento dello stato di diritto sopravvenuto in corso di causa - Rilevanza - Art. 5 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS"
Il principio espresso dall'art. 5 cod. proc. civ., che stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)