Sez. 3, Sentenza n. 5951 del 21/11/1984 (Rv. 437616 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93/1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93/1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione concernente un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, lo ius superveniens dell'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979 - che ha esteso all'ipotesi di recesso l'indennità per la perdita dello avviamento commerciale prevista dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978 per il solo caso di mancato rinnovo della locazione da parte del locatore - trova applicazione qualora il rapporto sia in corso de iure al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 93 del 1979 e cioè quando, a tale data, non siano ancora trascorsi i sei mesi dal preavviso di cui all'art. 59 della legge n. 392 del 1978. (V 2160/83, mass n 427019; (V 843/82, mass n 418670; (V 2350/81, mass n 413105).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)