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Sez. 3, Sentenza n. 3591 del 28/04/1990 (Rv. 466912 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE CON QUELLO MESSO IN VENDITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466912-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENO CONFINANTE CON QUELLO MESSO IN VENDITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 7 legge n. 817 del 1971 che estende il diritto di prelazione o di riscatto al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con quello messo in vendita, purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi ed enfiteuti coltivatori diretti, pone - nella presenza di tali soggetti - una condizione impeditiva al sorgere del diritto del proprietario limitrofo, la quale condizione viene meno con la conseguente insorgenza del diritto di prelazione soltanto qualora taluno degli indicati soggetti, nel rinunciare formalmente al suo diritto di prelazione, dismetta, contemporaneamente, la coltivazione del fondo, così manifestando la rinuncia alla conduzione dello stesso. (V 4954/88, mass n 459779; (V 4944/88, mass n 459769; (V 7830/87, mass n 455645; (V 5673/86, mass n 448153; (V 116/86, mass n 443764).*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)