Sez. 5, Sentenza n. 42379 del 23/09/2004 Ud. (dep. 29/10/2004) Rv. 230362 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza | Nullità - Rimedi - Compiti della cassazione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - mancanza
La completa mancanza della motivazione determina la nullità assoluta della sentenza e, in sede di giudizio di legittimità, l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al giudice che lo ha emesso, poichè l'integrazione di una motivazione mancante non può essere demandata al giudice della legittimità, nè di tale compito può essere investito il giudice di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)