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Sez. 6, Sentenza n. 5881 del 21/11/2006 Ud. (dep. 13/02/2007) Rv. 236062 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Poteri del giudice di appello - Annullamento - Esclusione - Redazione della motivazione mancante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236062-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA

In tema di appello, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento gravato, ma dà luogo ad una nullità, sanabile dal giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)