Sez. L, Sentenza n. 5152 del 12/03/2004 (Rv. 571096 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Doverosità - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro, e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, in caso di incertezza sui fatti costitutivi del diritto in questione, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale acquisito, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto il ricorrente, limitando l'indagine al più recente periodo in cui questi aveva fatto uso di strumenti di lavoro vibranti, senza valutare la possibilità di acquisire elementi in ordine al ben più lungo periodo in cui aveva lavorato come muratore, benché detta attività e la malattia denunziata fossero tabellate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)