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Sez. 4, Sentenza n. 23609 del 18/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228785 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Mancata decisione del giudice - Nullità - Atti invalidi - Nullità dei soli atti compiuti successivamente alla presentazione dell'istanza.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228785-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), conseguente all'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di decidere sull'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio, entro il termine di dieci giorni o immediatamente in caso di presentazione in udienza, si riferisce unicamente agli atti del procedimento compiuti successivamente allo spirare del termine per la decisione o alla presentazione della domanda stessa in caso di deliberazione immediata, dovendo escludersi che la nullità travolga l'intero procedimento.(V. Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 304).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 2 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)