Sez. 2, Sentenza n. 49365 del 08/11/2016 Ud. (dep. 21/11/2016) Rv. 268515 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta - Compimento di atti tipicamente concorrenziali - Necessità - Meri atti intimidatori finalizzati a contrastare la libera concorrenza - Sufficienza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)