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Sez. 5, Sentenza n. 12862 del 12/07/2004 (Rv. 574460 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avente ad oggetto un rimborso - Ricorso - Notifica - Anche al centro di servizio - Affermazione - Fondamento - Atto di appello - Legittimazione passiva del Centro di servizio - In unione con l'Ufficio delle Entrate - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574460-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 20 D. Lgs. n. 546 del 1992 ha mantenuto fermo il disposto dell'art. 10 d.P.R. n. 787 del 1980 che, al comma settimo, prevede che il ricorso avverso i provvedimenti in tema di rimborso emessi dal Centro di servizio sia notificato al Centro medesimo, il quale provvederà a trasmetterlo, con le proprie deduzioni, oltreché alla Segreteria della Commissione tributaria, anche al competente Ufficio delle Imposte. Perciò il Centro di servizi, competente ad accordare, in tutto o in parte, il rimborso richiesto, è parte processuale del ricorso introduttivo e mantiene tale posizione anche in sede di impugnazione, rispetto all'Ufficio titolare del rapporto sostanziale (nella specie: Ufficio delle Entrate). Ove, però, fosse convenuto nel giudizio d'appello il solo Centro di servizio, il contraddittorio dovrebbe essere esteso anche all'Ufficio delle Imposte (Nella specie, la Corte ha escluso tale formalità perché l'atto di appello era stato notificato sia al Centro di servizio che all'Ufficio delle Entrate competente, che si costituì ritualmente, sanando il dedotto vizio di difettoso contraddittorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)