Sez. 5, Sentenza n. 14569 del 27/03/2026 Cc. (dep. 21/04/2026) Rv. 289869-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali - Sottoposizione del proposto a misura cautelare disposta per il pericolo di reiterazione di reati - Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen - Esclusione della persistenza della pericolosità - Insussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione personali, la sottoposizione del proposto a una misura cautelare disposta ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., anche quando questa sia stata ordinata per uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non ne esclude la persistenza della pericolosità sociale, pur se accertata sulla base di condotte del soggetto anteriori alla applicazione del titolo coercitivo, non essendo l'esecuzione della misura cautelare equiparabile all'esecuzione di un pena, la quale è specificamente finalizzata alla rieducazione del condannato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)