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Sez. 1, Sentenza n. 27970 del 09/03/2017 Cc. (dep. 06/06/2017) Rv. 270655 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personale - Sospensione per concomitante applicazione di titolo detentivo incompatibile - Esecuzione della misura di prevenzione alla cessazione della misura cautelare - Nuovo giudizio sulla pericolosità sociale del proposto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270655-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione alla contestazione di detenzione di arma comune da sparo, aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 159 del 2011 della commissione del fatto da parte di persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione, nonostante che detta misura, disposta in una certa data e poi sospesa per un concomitante titolo detentivo incompatibile con la sua esecuzione, fosse stata eseguita solo in epoca successiva, senza che fosse compiuto un nuovo accertamento in concreto della pericolosità del sottoposto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 72, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)