Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 26/01/2006 (Rv. 586585 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Rilevabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi - Configurabilità - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza, che essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ., e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall'art. 307 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)