Sez. 1, Sentenza n. 36860 del 29/09/2005 Cc. (dep. 11/10/2005) Rv. 232586 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione | Sentenza - Notifica all'imputato non comparso - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione
La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all'imputato che non sia comparso, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442 comma terzo cod. proc. pen. e 134 disp. att., secondo cui la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso, deve ritenersi superata dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto la contumacia nella fase dell'udienza preliminare; ne consegue che oggi il rinvio alle disposizioni sul dibattimento contenuto nell'art. 442 comma primo cod. proc. pen. comprende anche l'art. 548 cod. proc. pen., che prevede appunto la notifica della sentenza al solo imputato contumace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)