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Sez. 2, Sentenza n. 5344 del 15/10/1982 (Rv. 423133 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI RISERVATI EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - SERVITÙ DI USO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO PERTINENZIALE DEROGABILE - SUSSISTENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO STESSO PRIMA DELL'ALIENAZIONE DEL FABBRICATO O DEI SINGOLI APPARTAMENTI OVVERO CONTESTUALMENTE A DETTA ALIENAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423133-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI RISERVATI EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - SERVITÙ DI USO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO PERTINENZIALE DEROGABILE - SUSSISTENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO STESSO PRIMA DELL'ALIENAZIONE DEL FABBRICATO O DEI SINGOLI APPARTAMENTI OVVERO CONTESTUALMENTE A DETTA ALIENAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765) - disponendo che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - non delinea servitù di uso pubblico, bensì, in correlazione con l'ulteriore e principale finalità perseguita (evitare l'intasamento delle strade pubbliche ad opera dei veicoli in sosta), stabilisce, come requisito legale delle nuove costruzioni, un vincolo di destinazione, nella misura determinata, delle aree interne ed esterne dell'edificio alle parti abitabili di questo, rapporto pertinenziale derogabile e quindi suscettibile di cessazione prima dell'alienazione del fabbricato o dei singoli appartamenti dello stesso, ovvero contestualmente alla medesima, attraverso l'esclusione, nei contratti relativi, della dotazione di parcheggio. (V 2452/81, mass n 413223; (contra 483/82, mass n 418181; (contra 6714/81, mass n 417544; (contra 4890/81, mass n 415620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)