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Sez. 5, Sentenza n. 42406 del 27/04/2015 Cc. (dep. 21/10/2015) Rv. 266046 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità in sede di sentenza di patteggiamento - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266046-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti. Nel caso in cui tale declaratoria sia omessa, la Corte di cassazione è legittimata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)