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Sez. 4, Sentenza n. 2258 del 11/12/2014 Cc. (dep. 16/01/2015) Rv. 261773 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Omessa dichiarazione di falsità - Legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261773-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)