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Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006 (Rv. 590318 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | - Prova dei patti aggiunti o contrari al documento - Limiti - Inosservanza - Eccezione dopo l'espletamento della prova - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590318-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

I limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale dei contratti non sono stabiliti per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti, sicché l'inosservanza delle dette limitazioni non può essere eccepita dalla parte dopo l'espletamento della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)