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Sez. 1, Sentenza n. 23279 del 03/03/2021 Cc. (dep. 15/06/2021) Rv. 281613 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281613-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione. (Fattispecie di rapina aggravata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)